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T.U. 13/01/200634. In relazione alla disciplina dell’arbitrato, recata dagli articoli 241, 242, 243: a) dalla data di entrata in vigore del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente di cui al d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo le modalità previste dal codice ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata a seguito dell’entrata in vigore del citato d.p.r. n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d’appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del citato d.p.r. n. 554 del 1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi [non] risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione; b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conver sione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, purché risultino rispettate le disposizioni relative all’arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ov vero nell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16 sexies del citato decreto legge n. 35 del 2005; c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati già nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vi genti prima dell’entrata in vigore del presente codice; d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la disciplina del presente codice, preve dono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E’ salvo il disposto dell’articolo 3, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell’articolo 1, comma 2 -quater, del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 15. 7 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 16, comma 4, lettera h) dell’allegato XXI, fino all’entrata in vigore del regolamento si applica l’articolo 17 del de creto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modifi cazioni. Relazione all’articolo 253 Viene enucleata al comma 1 la regola transitoria secondo cui le nuove norme si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi equivalenti siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi equivalenti, ai contratti in cui non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte alla data di entrata in vigore del presente codice. Il comma 2 e il comma 3 dettano la disciplina transitoria in relazione al regolamento di cui all’articolo 5. Viene stabilito il termine per l’emanazione del regolamento e viene stabilito T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. che in via transitoria continuano ad applicarsi, nei limiti di compatibilità con il presente codice, il d.p.r. n. 554 del 1999 e il d.p.r. n. 34 del 2000,. Il comma 4 detta una norma transitoria per il personale dell’Autorità. Il comma 5 detta una norma transitoria che lascia in carica fino alla sca denza naturale del loro mandato i membri già nominati dell’Autorità di vigilanza. Il comma 6 detta una norma transitoria in relazione alla disciplina del responsabile del procedimento. Il comma 7 detta una norma transitoria in relazione agli appalti segreti di SISMI e SISDE. Il comma 8 riproduce una norma transitoria contenuta nella l. n. 109 del 1994 e che si è mantenuta per l’eventualità di contenziosi ancora pendenti. Il comma 9 detta una norma transitoria per l’applicazione dell’articolo 37. Il comma 10 detta una norma transitoria relativa alla pubblicazione informatica di bandi e avvisi fino alla istituzione del sito informatico dei contratti pubblici presso l’Osservatorio, e detta altresì una norma transitoria per le modifiche che si rendano necessarie al decreto istitutivo del sito www.llpp.it. Il comma 11 detta una norma transitoria in relazione alla pubblicazione dei bandi Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il comma 12 detta una norma transitoria in relazione all’articolo 77. Si è inteso prevedere un congruo periodo transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi al sistema della firma elettronica digitale. Il comma 13 detta una norma transitoria in relazione all’articolo 83, co. 5, in tema di offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti di servizi: fino all’entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1997, n. 116 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117. Il comma 14 detta una norma transitoria in relazione all’articolo 85, comma 13; la disciplina comunitaria delle aste elettroniche va infatti coordinata, in Italia, con il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, che resta in vigore nei limiti di compatibilità con il presente codice, fino al nuovo regolamento di cui all’articolo 5. Il comma 15 riproduce la norma transitoria di cui all’articolo 6, comma 8, l. n. 415 del 1998. Il comma 16 riproduce la norma transitoria di cui all’articolo 6, comma 9, legge n. 415 del 1998, in combinato con l’art. 17, comma 2, secondo periodo, l. n. 109 del 1994, che è appunto norma transitoria in virtù di quanto dice l’art. 6, comma 9, l. n. 415 del 1998, secondo cui l’art. 17, co. 2, ultimo periodo, si applica solo ai tecnici diplomati già in servizio alla data di entrata in vigore della l. n. 415 del 1998. Il comma 17 riproduce una norma transitoria recata dall’articolo 17, comma 12 ter, l. n. 109 del 1994. Il comma 18 riproduce una norma transitoria recata dall’articolo 17, comma 14 ter, l. n. 109 del 1994. Il comma 19 detta due norme transitorie in relazione all’articolo 95, comma 1 (verifica preventiva interesse archeologico). La seconda norma del comma riproduce, con adattamenti, la norma transitoria recata dall’articolo 2 ter, comma 8, d.l. n. 63 del 2005, conv. nella l. n. 109 del 2005. Il comma 20 nel primo periodo riproduce la norma transitoria di cui all’articolo 30, comma 2 ter, l. n. 109 del 1994; nel secondo periodo crea una analoga norma transitoria per servizi e forniture. Il comma 20 bis riproduce la disposizione transitoria di cui all’articolo 30, comma 6 bis, l. n. 109/94. Il comma 21 riproduce la norma transitoria di cui all’articolo 35, comma 5, l. n. 109 del 1994. Il comma 22 in relazione alle acquisizioni in economia, fa salve, nelle more del regolamento, le discipline regolamentari già in vigore. Il comma 23 detta una disposizione transitoria che è ora contenuta nell’articolo 31, comma 3, l. n. 109 del 1994. Nel comma 24 viene riprodotta la disposizione transitoria recata dall’articolo 26, comma 4 quinquies, l. n. 109 del 1994. Il comma 25 riproduce il regime transitorio recato dall’art. 2, comma 3, l. n. 109 del 1994, regime introdotto dalla l. n. 166 del 2002. Il comma 26 detta due norme transitorie relativamente all’articolo 153, comma 3: fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, si applica l’articolo 80, d.p.r. n. 554 del 1999, richiamato dall’art. 37 bis, comma 3, l. Merloni, trasfuso, appunto, nell’articolo 153, comma 3, del codice; viene riprodotta la norma transitoria contenuta nell’art. 37 bis, comma 3, ultimo periodo. Il comma 27 detta norme transitorie relative agli appalti aventi ad oggetto infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, tutte già esistenti e rece pite con meri adeguamenti lessicali. Il comma 28 detta la disciplina transitoria per gli appalti della difesa, lasciando in vigore i regolamenti vigenti, fino all’emanazione del nuovo regolamento per detti appalti, e stabilendo il termine di emanazione e entrata in vigore del nuovo regolamento. Il comma 29 detta una norma transitoria relativa agli appalti inerenti beni culturali, già contenuta nell’art. 5, d.lgs. n. 30 del 2004. Il comma 30 detta una norma transitoria per la qualificazione negli appalti relativi a beni culturali. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il comma 31 detta una disciplina transitoria in relazione all’articolo 212. Si prevede la salvezza dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, in quanto si tratta di esenzioni “specifiche” relative a determinate aree geografiche disposte a seguito di favorevole decisione della Commissione Ce”. Il comma 32 detta una disciplina transitoria in relazione all’articolo 240, riproducendo norma già esistente. Il comma 33 detta una disciplina transitoria relativa al compenso dei collegi arbitrali. Il comma 34: lett. a) riproduce la disposizione transitoria recata dall’art. 32, comma 4, l. n. 109 del 1994; lett. b) riproduce la disposizione transitoria recata dall’art. 5, comma 16 septies, l. n. 80 del 2005; lett. c) detta una autonoma disposizione transitoria; lett. d) riproduce la disposizione transitoria dell’art. 32, comma 4 bis, l. n. 109 del 1994. In aggiunta, viene disposta la abrogazione di tutte le norme anteriori che ancora contemplino arbitrati obbligatori, più volte ritenuti illegittimi dalla Corte costituzionale, anche con una decisione del 2005 (corte cost., 8 giugno 2005, n. 211). Il comma 35 detta una disciplina transitoria in ordine all’ambito di applicazione del d.p.r. n. 554 del 1999 e del d.p.r. n. 34 del 2000 in relazione alle infrastrutture strategiche. Art. 254 - Norma finanziaria 1. Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 255 - Aggiornamenti (art. 1, co. 4, l. n. 109 del 1994; art. 144, d.lgs. n. 206 del 2005) 1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute. Relazione all’articolo 255 La c.d. clausola di resistenza, già contenuta nell’art. 1, co. 4, l. n. 109 del 1994, viene formulata mutuando quella di cui all’art. 144 del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), posta alla fine del medesimo. Art. 256 - Disposizioni abrogate 1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati: -gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; - l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni; -la legge 8 agosto 1977, n. 584; -l’articolo 5, commi 4 e 5, e l’articolo 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1; -gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741; -l’articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; -la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l’articolo 4; -gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; -gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55; -il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55; -il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; -l’articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; -il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; -l’articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489; -l’articolo 3, comma 1 ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; -l’articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; -la legge 11 febbraio 1994, n. 109; -l’articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146; -il d.p.r.18 aprile 1994, n. 573; -il decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216; -il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
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